La Cassazione annulla la delibera in quanto non e’ stato permesso ad un condomino di visionare i documenti

Come sopra detto la Corte di Cassazione ha annullato la delibera assunta dal condominio in quanto ha ritenuto che il mancato accesso da parte di un condomino agli atti e documenti contabili e’ inammissibile e pregiudizievole.
Il caso riguarda un condomino che, poche ore prima della assemblea, aveva chiesto all’amministratore di vedere la documentazione di spesa del condominio e l’amministratore, stante il breve preavviso, non ha potuto dare accesso agli atti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che e’ compito dell’amministratore predisporre una organizzazione atta a consentire l’accesso agli atti in modo che il condomino richiedente possa valutare i documenti e partecipare consapevolmente alla assemblea di condominio.
La corte di Cassazione in applicazione al principio della soccombenza ha condannato il condominio al pagamento delle spese.
Da cio’ si desume e conferma l’obbligo incondizionato di far visionare la documentazione condominiale al condomino che ne faccia richiesta prima della assemblea, principio tra l’altro gia ampiamente espresso.

Fonte: www.anaciroma.it
Sent. del 21.09.2011, n. 19210 – Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ.

Il CPI va in pensione

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151; G.U. 22 settembre 2011, n. 221

Dal 7 ottobre il vecchio documento di prevenzione incendi ha lasciato il posto alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) grazie al’entrata in vigore del DPR 151/2011.
Tra le principali misure introdotte dal dpr si segnalano:
– l’attualizzazione dell’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi;
– l’introduzione del principio di proporzionalità che correla le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi a 3 categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione;
– l’individuazione di procedimenti differenziati a seconda della categoria di appartenenza;
– l’aggiornamento ed il riadattamento delle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente tramite il Comando Provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Ma soprattutto quelle che riguardano il condominio:
per gli edifici civili: fino a 32 m non occorre più alcun esame del progetto; sino a 54 m il CPI è sostituito dalla SCIA;
per gli ascensori: non sono più soggetti a controllo di prevenzione incendi; cambia il calcolo delle altezze: non è più quella “in gronda” (intradosso solaio ultimo piano) ma quella antincendi (parapetto o alla finestra ultimo piano): vi saranno quindi edifici che prima erano ricompresi e ora non sono più soggetti.
per le centrali termiche: già attività 91, diventata attività 74; sino a 350 kW non occorre più l’esame progetto; fino a 700 kW il CPI è sostituito dalla SCIA.
autorimesse: sono soggette se superano i 300 mq. (non vi è più il limite delle 9 auto) e fino a 1000 mq non occorre più l’esame progetto; il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq.

 

Fonte: condominioweb.com

I gatti vincono contro il condominio.

La presenza di animali all’interno di un condominio è spesso causa di controversie che finiscono in tribunale. Tra gli amanti degli animali e chi invece vuole inserire clausole che ne vietino il possesso all’interno degli appartamenti del plesso condominiale e/o nelle aree comuni, è da sempre battaglia aperta. Quasi sempre, però, a meno che cani e gatti non siano tenuti in condizioni igieniche poco consone al decoro dello stabile, gli amici a quattro zampe, anche quando latrano nella notte, abbaiano, si rincorrono, hanno la meglio.

Avere un animale domestico, infatti, è oggi un diritto che viene tutelato: un cane, un gatto fanno parte della famiglia e raramente i giudici ordinano ai condomini di separarsene davanti alle lamentele portate in tribunale da vicini di casa particolarmente suscettibili. A meno che non ci sia un rischio per l’incolumità delle persone, nel caso di cani feroci, oppure il gatto sconfini nel giardino altrui e faccia dei danni. Anche in questo caso, però, si invita il proprietario dell’animale a fissare delle reti di protezione e a tenere d’occhio l’animale.

Proprio a proposito di sentenze a favore dei pets, quella che ha emesso in primo grado il tribunale di Milano nei giorni scorsi, per l’Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente, ha dello storico. Una coppia di condomini aveva infatti richiesto la rimozione dal giardino delle casette che ospitavano i gatti randagi e della stessa colonia di felini. Il giudice, però, ha respinto dopo ben tre anni di contenzioso in aula le rimostranze presentate dai condomini di via Mar Nero a Milano, che chiedevano anche un rimborso morale alla famiglia dei gattari. Come spiegano all’Aidaa:

La decisione del giudice civile richiama «per la prima volta» le normative della legge 281, riconoscendo che i gatti sono «animali sociali che si muovono liberamente» e precisando che «nessuna norma di legge nè nazionale nè regionale proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat» e che quindi «i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo».