Telecamere e Condominio nel silenzio della Legge

La domanda è semplice: in un condominio, nelle aree comuni e per motivi di sicurezza, esclusivamente al fine di prevenire danni alle persone ed alle cose, si possono installare delle telecamere?
La risposta è altrettanto semplice: sì.
Anzi, sì ma con restrizioni.
Forse… Proviamo a fare chiarezza.

La Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che “non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata il condomino che installi per motivi di sicurezza telecamere per visionare le aree comuni dell’edificio, anche se le riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini” specie se i condomini stessi siano “a conoscenza dell’esistenza delle telecamere” e possano “visionarne in ogni momento le riprese”.

Quindi il condomino può installare telecamere di sicurezza…

No, perché il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che l’articolo 615-bis del Codice penale sanziona chiunque acquisisca indebitamente immagini relative alla vita privata altrui nell’ambito del proprio domicilio: qui la necessità di garantire sicurezza alle persone e quella di tutelare i beni comuni si scontra infatti con la preoccupazione che questi dispositivi possano compromettere la libertà “non vigilata” di movimento, all’interno del proprio domicilio e delle aree comuni. In effetti non c’è contraddizione giuridica nel merito poiché la mancanza di reato in sede penale non rappresenta motivo di liceità della medesima condotta in sede civile. Il giudice civile, nei rapporti tra condomini, guarda al diritto inviolabile alla riservatezza, e quindi si parla di beni giuridici diversi. Secondo il Tribunale di Nola, sez. II civ., ord. 3 febbraio 2009, si tratta di un comportamento che viola il diritto alla riservatezza dei condomini in cui manca anche il requisito della proporzionalità: per la sicurezza di uno, il danno ai tanti.

Quindi il condomino non può installare telecamere di sicurezza… E il condominio ?

Ammesso (e non concesso) che le telecamere non compromettano il diritto alla privacy di cui sopra, chi ha potere decisionale in materia? Proprietari o conduttori? L’Assemblea condominiale? E con quale tipo di maggioranza assembleare ?

Sicuramente, non l’Assemblea: il Tribunale di Salerno ha sentenziato che “l’assemblea condominiale non è competente a deliberare a maggioranza l’installazione di un sistema di videosorveglianza delle parti comuni“.
Quindi, la delibera per installare un impianto di videosorveglianza deve essere fatta all’unanimità.

Così ci conferma anche il tribunale di Varese con l’ordinanza n. 1273/2011. Il giudice ha ritenuto che “nel silenzio della Legge“, il condomino non ha “alcun potere di installare, per sua sola decisione, telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini”. Secondo il tribunale “nemmeno il Condominio ha la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini. (…) Il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono mai sopportare, senza il loro consenso, un’ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende. Né l’assemblea può sottoporre un condomino a una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona”.

La Cassazione annulla la delibera in quanto non e’ stato permesso ad un condomino di visionare i documenti

Come sopra detto la Corte di Cassazione ha annullato la delibera assunta dal condominio in quanto ha ritenuto che il mancato accesso da parte di un condomino agli atti e documenti contabili e’ inammissibile e pregiudizievole.
Il caso riguarda un condomino che, poche ore prima della assemblea, aveva chiesto all’amministratore di vedere la documentazione di spesa del condominio e l’amministratore, stante il breve preavviso, non ha potuto dare accesso agli atti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che e’ compito dell’amministratore predisporre una organizzazione atta a consentire l’accesso agli atti in modo che il condomino richiedente possa valutare i documenti e partecipare consapevolmente alla assemblea di condominio.
La corte di Cassazione in applicazione al principio della soccombenza ha condannato il condominio al pagamento delle spese.
Da cio’ si desume e conferma l’obbligo incondizionato di far visionare la documentazione condominiale al condomino che ne faccia richiesta prima della assemblea, principio tra l’altro gia ampiamente espresso.

Fonte: www.anaciroma.it
Sent. del 21.09.2011, n. 19210 – Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ.

Il CPI va in pensione

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151; G.U. 22 settembre 2011, n. 221

Dal 7 ottobre il vecchio documento di prevenzione incendi ha lasciato il posto alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) grazie al’entrata in vigore del DPR 151/2011.
Tra le principali misure introdotte dal dpr si segnalano:
– l’attualizzazione dell’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi;
– l’introduzione del principio di proporzionalità che correla le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi a 3 categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione;
– l’individuazione di procedimenti differenziati a seconda della categoria di appartenenza;
– l’aggiornamento ed il riadattamento delle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente tramite il Comando Provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Ma soprattutto quelle che riguardano il condominio:
per gli edifici civili: fino a 32 m non occorre più alcun esame del progetto; sino a 54 m il CPI è sostituito dalla SCIA;
per gli ascensori: non sono più soggetti a controllo di prevenzione incendi; cambia il calcolo delle altezze: non è più quella “in gronda” (intradosso solaio ultimo piano) ma quella antincendi (parapetto o alla finestra ultimo piano): vi saranno quindi edifici che prima erano ricompresi e ora non sono più soggetti.
per le centrali termiche: già attività 91, diventata attività 74; sino a 350 kW non occorre più l’esame progetto; fino a 700 kW il CPI è sostituito dalla SCIA.
autorimesse: sono soggette se superano i 300 mq. (non vi è più il limite delle 9 auto) e fino a 1000 mq non occorre più l’esame progetto; il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq.

 

Fonte: condominioweb.com