D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151; G.U. 22 settembre 2011, n. 221
Dal 7 ottobre il vecchio documento di prevenzione incendi ha lasciato il  posto alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) grazie  al’entrata in vigore del DPR 151/2011.
Tra le principali misure introdotte dal dpr si segnalano:
– l’attualizzazione dell’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi;
– l’introduzione del principio di proporzionalità che correla le  attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi a 3 categorie,  A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che  della dimensione;
– l’individuazione di procedimenti differenziati a seconda della categoria di appartenenza;
– l’aggiornamento ed il riadattamento delle modalità di presentazione  delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò  che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione  incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il  nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura,  prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo  Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si  proceda direttamente tramite il Comando Provinciale dei vigili del fuoco  competente per territorio.
Ma soprattutto quelle che riguardano il condominio:
– per gli edifici civili: fino a 32 m non occorre più alcun esame del progetto; sino a 54 m il CPI è sostituito dalla SCIA;
– per gli ascensori: non sono più soggetti a controllo di prevenzione incendi; cambia il  calcolo delle altezze: non è più quella “in gronda” (intradosso solaio  ultimo piano) ma quella antincendi (parapetto o alla finestra ultimo  piano): vi saranno quindi edifici che prima erano ricompresi e ora non  sono più soggetti.
– per le centrali termiche: già attività 91, diventata attività 74; sino a 350 kW non occorre più  l’esame progetto; fino a 700 kW il CPI è sostituito dalla SCIA.
– autorimesse: sono soggette se superano i 300 mq. (non vi è più il limite delle 9  auto) e fino a 1000 mq non occorre più l’esame progetto; il CPI è  sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq.
Fonte: condominioweb.com